Secondo il principio di precauzione deve prevalere l’interesse ambientale e la necessità di tutela delle specie.
Con sentenza n. 52 del 19 gennaio 2021, il Tribunale Amministrativo della Liguria ha accolto il ricorso presentato dalle associazioni Lipu e WWF Italia, difese dall’Avvocato Valentina Stefutti, annullando la deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 24/04/2020 che autorizzava, in via sperimentale, l’arrampicata in alcune pareti rocciose nell’area di Castell’Ermo-Peso Grande che si trova tra le province di Imperia e Savona e rientra nella rete di aree protette Natura 2000.
Secondo la Regione, l’autorizzazione, in deroga alle norme vigenti, dell’arrampicata all’interno delle ZSC doveva essere finalizzata a valutare «la compatibilità della suddetta attività con gli obiettivi di conservazione del sito».
Le associazioni ricorrenti, sin dalla pubblicazione della delibera, hanno rilevato l’illogicità dell’approccio regionale secondo cui la natura può essere ritenuta un laboratorio in cui fare esperimenti che comportano rischi per habitat e specie di enorme rilevanza conservazionistica e tutelate sia a livello nazionale, sia europeo come il gufo reale e il falco pellegrino.
Questa tesi è stata fatta propria dal TAR Liguria che ha rilevato come il provvedimento regionale non tenga conto di quanto emerso dallo studio effettuato dall’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPAL), nel quale si raccomandava di assicurare uno stabile assetto di tutela naturalistica per le due specie interessate. Al contrario, affermano i giudici, «l’atto gravato è incline ad ammettere la frequentazione umana per talune vie di salita […] che risultano contigue ai luoghi che potrebbero essere stati abbandonati dai volatili in covata, proprio a seguito della presenza antropica».
Il provvedimento è quindi contrario al principio di precauzione (art. 191 TFUE), che «orienta l’interprete ad affermare la prevalenza della tutela ambientale rispetto agli altri interessi in esame, quando non vi sia la possibilità di escludere in modo conclusivo la ricorrenza dei rischi, in questo caso per la riproduzione dei volatili». Nella vicenda in questione, quindi, conclude il TAR, «l’esame della valutazione operata dall’Arpal non permette di escludere che l’interferenza apportata dagli arrampicatori possa favorire l’abbandono dei siti riproduttivi da parte del gufo reale e del falco pellegrino, per cui in assenza di una convincente prova contraria il motivo va accolto».
Lipu e WWF Italia auspicano che questa sentenza possa indurre la regione Liguria, così come ogni altro ente regionale, a consentire una piena partecipazione e una costruttiva collaborazione con le associazioni di protezione ambientale, tale da garantire una gestione dei siti della rete Natura 2000 realmente a tutela dell’interesse ambientale che, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale è un «diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività».
c.s.
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